Possono presentare richiesta gli hobbisti e creatori di opere dell’ingegno che sono in possesso dei requisiti morali di cui l’articolo 71 del Decreto Legislativo, per svolgere la loro attività. In particolare, non possono esercitare l’attività:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale.
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza o estorsione.
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del Codice Penale.
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali.
- coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n.159 del 6/09/2011, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 Maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza.
Il divieto di esercizio dell’attività permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena o misura è stata scontata. Qualora la pena o misura si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanza idonee ad incidere sulla revoca della sospensione.