Il servizio è destinato a possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).
A chi è rivolto
Descrizione
L’IMU è dovuta in caso di possesso di immobili esclusa l’abitazione principale o assimilata (salvo quelle in categoria A/1, A/8 o A/9).
I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Non si paga l’IMU sull’abitazione principale e le relative pertinenze quando sussistono le seguenti condizioni:
per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente (Sentenza della Corte costituzionale 19/10/2022, n. 209)
per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo.
Sono considerate abitazioni principali anche (Legge 27/12/2019, n. 160, art. 1, com. 740):
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto ministeriale 22/04/2008, adibiti ad abitazione principale
la casa famigliare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dal Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, art. 28, com. 1, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare. Allo stesso regime soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all’abitazione.
Continuano a essere assoggettate all’IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00. La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale persiste tale destinazione,
In caso di più contribuenti dimoranti, la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra loro indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile. La suddetta detrazione si applica alle seguenti tipologie di immobili:
– abitazioni principali classificate nelle alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché relative pertinenze;
– gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all’art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Come fare
Per visualizzare la quota IMU utilizzando il calcolatore IMU online:
Accedere al link presente in questa pagina cliccando sul tasto "Accedi al servizio"
Per presentare la dichiarazione:
Dichiarazione IMU
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Il modello di dichiarazione da utilizzare è quello approvato con Decreto 24 aprile 2024 e con tale decreto sono anche disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
Per gli immobili di tipologia abitativa da A/2 ad A/7 e le relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità a uso abitativo, concessi in comodato gratuito a parenti, in linea retta, entro il primo grado, a condizione che l’utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica, che non presentano i requisiti per poter usufruire anche della riduzione del 50% della base imponibile, sarà necessario che la sussistenza dei requisiti richiesti venga autocertificata, da ognuno dei richiedenti, compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall’ ufficio tributi entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della situazione che giustifica l’applicazione dell’ aliquota agevolata. Per ulteriori dettagli si consiglia di prendere visione del regolamento comunale.
Dichiarazione IMU degli enti non commerciali
Gli enti non commerciali devono presentare entro il 30 giugno la dichiarazione IMU utilizzando il modello approvato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.
La dichiarazione va inviata, per ogni anno di imposta, esclusivamente per via telematica, al Dipartimento delle Finanze secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze.
I soggetti tenuti alla dichiarazione sono solo gli enti non commerciali che posseggono immobili oggetto dell’esenzione di cui al Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 7, com. 1, let. i. Pertanto, gli enti non commerciali che possiedono solo immobili che non rientrano in tale fattispecie di esenzione devono presentare la dichiarazione ordinaria.
Cosa serve
Per usufruire del servizio è necessario:
- Connessione ad internet
Cosa si ottiene
Calcolo della quota IMU
Tempi e scadenze
Vedi la sezione "Come fare".
Procedure collegate
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