Tale regolamento disciplina:
- i procedimenti amministrativi per l’apertura, il subingresso, il trasferimento di sede, le modifiche e la cessazione delle attività imprenditoriali connesse all’intrattenimento mediante tutte le tipologie di gioco lecito che prevedono vincite in denaro
- l’installazione e le modalità di gestione degli apparecchi meccanici, elettromeccanici e elettronici di intrattenimento e svag0 per i giochi leciti come definiti dall’art. 110 TULPS da collocarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 dello stesso
- i requisiti strutturali e igenico-sanitari dei locali
- la dotazione dei parcheggi
- l’identificazione di ulteriori luoghi sensibili oltre quelli già individuati dalla Regione, i divieti e le prescrizioni per l’esercizio delle attività di gioco
Non sono disciplinati dal seguente regolamento:
- gli apparecchi e congegni ( di cui all’ art. 110 comma 7 lettera a TULPS ) elettromeccanici e privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’ introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a uno euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie
- gli apparecchi e congegni ( di cui all’ art. 110 comma 7 lettera c TULPS ) basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro
- gli apparecchi e congegni (di cui all’art.110 comma 7 lettera c bis TULPS) differenti dagli apparecchi di cui alle lettere “a “e “c limitatamente ai fruitori di età maggiore di 16 anni
- gli apparecchi e congegni (di cui all’art 110 comma 7 lettera c ter TULPS) meccanici e elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo
- le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e /o con tagliando cartaceo (Gratta e Vinci, Win for life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall’esercente o acquistabili attraverso distributori automatici
- i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l’elemento di abilità e trattenimento è preponderante sull’elemento aleatorio, quali biliardi, calciobalilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (playstation, Nintendo, Xbox) quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro
- le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato BINGO, in quanto la condivisione dell’esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente.
- le sale dal biliardo e le sale da bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI
- i giochi del lotto e del totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee al rischio di compulsività del gioco.
Gli apparecchi per il gioco con vincita in denaro possono essere installati anche:
- negli esercizi di somministrazione, quali bar, ristoranti ed esercizi assimilabili.
- nelle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
- nelle edicole, con esclusione dei chioschi su suolo pubblico.
- in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, nonché presso circoli o associazioni private ovvero altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS, purché presso quest’ultime sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e né sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente.
Si applicano a tali esercizi le disposizioni che stabiliscono i limiti numerici degli apparecchi che possono essere installati negli esercizi, di cui al decreto interdirettoriale 27/10/2003 e dal decreto ministero dell’economia e Finanze AAMS 27 11 Luglio 2011.
Gli apparecchi e congegni per il gioco in vincita in denaro nominati precedentemente non possono essere installati in altri esercizi, qualora gli esercizi stessi:
- siano ubicati all’interno dei luoghi cui all’art 5 del regolamento.
- si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi cui all’art. 5.
L’utilizzo degli apparecchi e congegni è consentito durante l’orario di apertura dell’esercizio in cui sono collocati e comunque nel rispetto degli orari che saranno prescritti in apposita ordinanza sindacale.